Rogito on-line
Il 24 giugno 2010 il Consiglio dei Mnistri ha varato un decreto legge che contiene importanti novità in materia di redazione di atti notarili. I cittadini italiani avranno la possibilità di utilizzare procedure informatiche di stipula online per tutti atti pubblici riguardanti l'acquisto di un immobile, compreso l'accensione di un mutuo o l'eventuale costituzione di una società. Ciò significa che per pefezionare l'acquisto o la vendita di una casa non sarà più necessario recarsi fisicamente dal notaio , l'atto potrò essere comodamente registrato rimanendo seduti nel proprio salotto di casa: il notaio redigerà l'atto in forma digitale sul suo pc, lo leggerà alle parti (telefonicamente o in videoconferenza) e le parti apporranno la loro firma elettronica, anche non qualificata. Ciò comporterà un sicuro risparmio di tempo e probabili risparmi di denaro: se non ci sarà una riduzione delle parcelle del notaio (le cui responsabilità rispetto all'atto cartaceo rimangono invariate),in ogni caso non saranno più necessarie trasferte lì dove acquirente e venditore risiedano in città diverse. Di seguito il testo integrale del Decreto Legislativo n° 69 del 24 giugno 2010.
DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Consiglio dei Ministri: 24/06/2010
Proponenti: Giustizia
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;
VISTA la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
VISTO il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;
VISTA la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;
ACQUISITO il parere della competente Commissione della Camera dei deputati espresso in data 9 giugno 2010;
RILEVATO che il Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
E M A N A
il seguente decreto legislativo :
Art. 1
(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23–bis.
1. Il notaio per l' esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all' articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.
Art. 23-ter.
1. Il certificato qualificato, di cui all' articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.
2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa dall’esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.
3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»;
b) all’articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all’articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»;
c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis.
1. All’atto pubblico di cui all’articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.
2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 47-ter.
1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.
2. L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.
3. Il notaio nell’atto pubblico e nell’autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»;
d) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis.
1. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»;
e) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Art. 57-bis.
1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;
f) dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:
«Art. 59-bis.
1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.»;
g) all’articolo 62, primo comma, la parola: «giornalmente» è sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»;
h) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
«Art.62-bis.
1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.
2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.
3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.
Art. 62-ter.
1. Nella struttura di cui al comma 1 dell' articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l’indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all’articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1.
Art. 62–quater.
1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.
2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse.
3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.
4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia dì sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1.»;
i) dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:
«Art. 66-bis.
1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.
3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
Art. 66-ter.
1. La tenuta del repertorio informatico sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto.»;
l) all’articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all’articolo 62-bis.»;
m) dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti:
«Art. 68-bis.
1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali ed la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall’articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico, ferma restando l’idoneità dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q, r) e s), dello stesso decreto;
b) le regole tecniche per l’organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;
c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;
d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);
e) le regole tecniche per l’esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis;
f) le regole tecniche per l’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.
2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all’articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all’articolo 474 del codice di procedura civile.
3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 68-ter.
1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo degli stessi atti, anche se informatici.
2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»;
n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituita dalla seguente:
«Capo IV
Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»;
o) l’articolo 73 è sostituito dal seguente:
«Art. 73.
1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.».
p) all'articolo 138, comma 2, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.».
q) all'articolo 142, comma 1, lettera b), così come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere b), c), d,)» sono inserite le seguenti: «o nell'articolo 52-bis, comma 2,».
Art. 2
(Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562)
1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».
Art. 3
(Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577)
1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis
1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.».
Art. 4
(Disposizioni di attuazione)
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché la data di inizio dell'operatività della struttura di cui all’articolo 68–bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l'obbligo di conservazione delle copie di cui all' articolo 62-ter della medesima legge.
Analisi tecnico-normativa
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:
a) necessità dell'intervento normativo:
L'intervento è necessario costituendo attuazione della delega contenuta nell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
b) analisi del quadro normativo e incidenza dalle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:
L'intervento incide sulle disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante la disciplina dell'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili, del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante modificazioni all'ordinamento dei notariato e degli archivi notarili e della legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione alla Cassa nazionale dei notariato;
c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:
Nessun contrasto.
d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:
Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di ordinamento statale;
e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:
Nulla da rilevare.
f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:
Nulla da rilevare.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:
a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:
Per «atto pubblico informatico» si deve intendere il documento di cui all'articolo 2699, codice civile, redatto e sottoscritto dal notaio con la firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e registrato su supporto informatico, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto.
b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:
I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.
c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:
A parte le norme espressamente modificate, non vi sono norme abrogate espressamente o tacitamente.
Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)
SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.
Il quadro normativo nel quale si inserisce il presente intervento normativo è rappresentato dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante la disciplina dell'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili, del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante modificazioni all'ordinamento dei notariato e degli archivi notarili e della legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione alla Cassa nazionale dei notariato, nonché dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale».
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.
Mancanza, nella normativa vigente, delle disposizioni di dettaglio che consentano ai notai, in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale, di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
Necessità di dare attuazione alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale in materia di documento informatico redatto dal notaio, attraverso l’inserimento, nell'ordinamento di settore del notariato, di quelle disposizioni di dettaglio, opportunamente coordinate con i principi del citato Codice, ritenute a tale fine necessarie.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
L'obiettivo perseguito è quello dell'innovazione tecnologica mediante il ricorso alle procedure informatiche nell'ambito della circolazione giuridica dei beni e dei diritti, in modo da consentire all’autonomia privata di esplicarsi anche attraverso l’utilizzo del documento informatico, mantenendo integre, nel contempo, tutte quelle garanzie di sicurezza e di conservazione del documento negoziale, che sono proprie dell’atto notarile e che devono essere preservate anche in una moderna economia di mercato.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento legislativo.
Ministero della giustizia, Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione, DigitPA, Consiglio nazionale del notariato, Consigli notarili distrettuali, notai, parti di atti pubblici e scritture private autenticate.
SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
Riunioni di coordinamento con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio dei Ministri: DAGL, Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Dipartimento per la semplificazione normativa), della DigitPA, del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio nazionale del notariato.
È stato acquisito il parere della II Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati, espresso in data 9.6.2010.
La Camera dei deputati, in particolare, ha espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo, formulando delle osservazioni con specifico riferimento alle seguenti tematiche:
1) la specificazione, in coerenza con la legislazione vigente, del fatto che il Consiglio nazionale del notariato, con l’attribuzione del compito di supporto alla conservazione dei documenti non acquisti la qualifica di pubblico depositario, che rimane esclusivamente in capo al notaio;
2) la garanzia del rispetto delle vigenti modalità di ispezione e controllo di atti ed attività notarili, legate anche al principio della competenza territoriale degli archivi e della relativa circoscrizione di distretto notarile;
3) la tenuta dei repertori e dei registri obbligatori per legge solo presso istituzioni pubbliche abilitate per legge ad essere pubblici depositari ovvero presso la preposta Amministrazione autonoma degli archivi notarili, attesa la loro funzione necessaria per l’attività ispettiva condotta dai predetti archivi notarili;
In relazione a tali osservazioni la II Commissione permanente della Camera dei deputati ha ipotizzato l’assegnazione del compito della conservazione degli atti pubblici agli Archivi notarili.
Tale ipotesi non appare praticabile, a causa del principio di invarianza contenuto nella legge delega. Tale principio non consente, infatti, di utilizzare risorse pubbliche per lo svolgimento dei nuovi compiti previsti dalla legge, anche laddove tali risorse siano disponibili, come nel caso di specie.
Si è, tuttavia, precisato ulteriormente che la struttura informatica predisposta dal Consiglio nazionale del notariato ha compiti di mero ausilio alla conservazione dei documenti informatici, e che tale ente non acquista in alcun caso la qualifica di pubblico depositario, specificando l’obbligo di cancellazione dei dati all’esito della loro trasmissione all’archivio notarile, in caso di morte o trasferimento del notaio (nuova formulazione dell’articolo 38 della legge notarile a seguito della modifica dell’articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo) e che gli atti in formato elettronico vengono meramente “conservati” e non “depositati” presso la struttura in questione (nuova formulazione dell’articolo 62-bis della legge notarile, a seguito della modifica dell’articolo 1, comma 1, lettera h)).
I rimanenti dubbi espressi in merito alle possibilità di ispezione non appaiono richiedere alcuna modifica del testo, dal momento che la struttura istituita dal Consiglio nazionale del notariato avrà l’obbligo di consentire l’accesso ai dati in essa conservati in tutti i casi previsti dalla legge, tra i quali rientra anche il potere ispettivo esercitato dagli archivi notarili, e le modalità concrete di tale accesso saranno determinate da un apposito decreto del Ministro della giustizia, previsto dal nuovo articolo 68–bis della legge notarile.
Il Senato della Repubblica, a differenza della Camera dei deputati, non ha espresso il parere nei termini.
SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L'intervento è necessario costituendo attuazione della delega contenuta nell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE
Dalla procedura di consultazione effettuata non sono emerse opzioni alternative, sia nella forma che nella sostanza, all’intervento elaborato.
SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Gli effetti dell’intervento sono stati valutati attraverso il confronto con le categorie professionali e le amministrazioni interessate.
B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.
L’impiego delle procedure informatiche per la stipula degli atti notarili garantisce una maggiore trasparenza e semplificazione della circolazione giuridica dei beni e dei diritti nei casi in cui è necessario l’intervento del notaio.
Viene garantita, inoltre, una maggiore certezza giuridica dei rapporti, grazie alle garanzie di integrità dei dati e di datazione temporale della stipula degli atti che l’informatica assicura.
L’uso delle nuove tecnologie dell’informazione comporterà dei costi maggiori per l’esercizio della professione notarile, integralmente sostenuti dai singoli notai e dal Consiglio nazionale del notariato.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.
L’intervento normativo non prevede alcun obbligo informativo. L’uso delle nuove tecnologie dell’informazione sarà opzionale per i notai ed attuato su base volontaria.
D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.
Dal confronto con i soggetti interessati non sono emerse opzioni alternative.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio.
Gli effetti dell’intervento regolatorio saranno condizionati dal tempo impiegato dal Consiglio nazionale del notariato e dai singoli notai per dotarsi delle necessarie strutture tecniche.
L’ente ed i professionisti in questione, peraltro, risultano già possedere un elevato livello di informatizzazione, dal momento che procedure telematiche di registrazione degli atti notarili a fini fiscali sono già diffuse a livello capillare.
SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’
L’intervento regolatorio garantirà una maggiore certezza giuridica dei rapporti, grazie alle garanzie di integrità dei dati e di datazione temporale della stipula degli atti che l’informatica assicura.
La scelta di avvalersi delle procedure informatiche potrà dare luogo ad una concorrenza virtuosa tra i singoli professionisti, volta a migliorare il livello del servizio prestato all’utenza. I meccanismi concorrenziali tra i professionisti risultano, peraltro, ampiamente temperati dai limiti territoriali imposti dalla legge allo svolgimento delle funzioni notarili e dalla vigilanza dei competenti consigli notarili.
SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto.
Ministero della giustizia, Archivi notarili, Consiglio nazionale del notariato e notai.
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
Non si ritengono necessarie azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento che verranno curate, ove ritenuto opportuno, dal Consiglio nazionale del notariato.
C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Non sono previsti strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio, salvi i controlli, già previsti dalla legge notarile, sull’attività dei notai, da parte del Procuratore della Repubblica, del Capo dell’Archivio notarile distrettuale e del Consiglio notarile distrettuale, nonché l’alta vigilanza del Ministero della giustizia su tutti i notai, i Consigli notarili distrettuali, il Consiglio nazionale del notariato e l’Amministrazione degli archivi notarili.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.
La verifica di impatto della regolamentazione sarà curata dal Ministero della giustizia, amministrazione competente alla vigilanza sui notai.
La legge delega (articolo 65, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69) prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possano essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi.